Il click day in Italia tra efficientismo e profili di incostituzionalità. Compatibilità con il principio europeo del giusto procedimento

Dal Superbonus Alberghi e Terme del 2022, andando a ritroso fino al “Buonomobilità” del maggio 2020 si è assistito negli ultimi anni ad un sempre crescente utilizzo del metodo del click day da parte delle Pubbliche Amministrazioni italiane quale modalità di allocazione di fondi di varia natura.

In particolare, il sistema in parola è stato utilizzato anche in passato, – e già in diverse occasioni- suscitando le polemiche di coloro che si sono ritenuti lesi da questo strumento e coinvolgendo l’attenzione della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Lo scopo precipuo dell’utilizzo di questo metodo di assegnazione di fondi si ricollega ad un’ottica di efficientismo e semplificazione amministrativa: in questo modo si fa fronte al problema dell’oggettiva impossibilità di soddisfare le domande di tutti gli aventi diritto, subordinando l’acquisizione dei sovvenzionamenti alla logica del “click più veloce”. Di fatto, questo sistema rischia il più delle volte di rivelarsi decisamente iniquo, dal momento che viene esclusa qualsivoglia valutazione circa la meritevolezza dei richiedenti e l’intero procedimento (se di procedimento può parlarsi) si conclude in una ridottissima finestra temporale. Da ciò ne discende che ad influire sull’assegnazione delle risorse disponibili siano fattori ben diversi dal merito, quali la connessione internet (che varia a seconda delle zone e della disponibilità dei vari richiedenti), ovvero la possibilità per questi di avvalersi di appositi servizi1.

Il click day è stato per la prima volta utilizzato in Italia nel 2007 con il decreto flussi, ma è stato poi impegnato in maniera massiccia soprattutto per il Bando ISI dell’Inail. Scopo di tale bando è quello di determinare l’assegnazione alle imprese richiedenti di un finanziamento a fondo perduto per mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e i lavoratori. Tuttavia, tramite l’utilizzo del click day, le imprese che riescono a presentare l’istanza sono considerevolmente di meno rispetto al totale delle aventi diritto. Alla luce del sempre più frequente impiego di tale procedura, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte a sollevare la questione di legittimità costituzionale. Il primo intervento in tal senso si è registrato nel 2013, con riferimento all’applicazione del click day anche in materia tributaria.

La Suprema Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 9026 del 20132, aveva in particolare ritenuto rilevante il motivo di ricorso relativo al contrasto del click day con l’art. 3 della Costituzione, per la violazione del principio di affidamento del cittadino sulla certezza delle situazioni giuridiche. Inoltre, il sospetto di legittimità costituzionale della norma di riferimento all’interno del ricorso ( art.29 del d.l. 185/08), era ravvisabile, ad avviso della Corte, anche sotto un altro profilo, che così viene espresso:« In proposito si osserva che – se in linea generale non può ritenersi irrazionale il ricorso al criterio selettivo, di antichissima tradizione, prior tempore potior jure – nel caso, quale quello in esame, in cui la selezione debba svolgersi tra una platea vastissima di concorrenti e si fondi sul momento di arrivo al destinatario di atti trasmessi per via telematica, tale criterio conduce a risultati completamente scollegati non solo dal merito delle ragioni di credito, ma anche dalla solerzia nell’esercizio delle stesse. […] Ciò determina una disparità di trattamento di situazioni eguali[…]».

 La Corte Costituzionale si è però limitata soltanto a delle pronunce di inammissibilità della questione, senza entrare mai nel merito3. Essa, infatti, con la pronuncia più recente del 2017, ha sostenuto che «(…)un eventuale accoglimento, infatti, determinerebbe un assetto normativo caratterizzato da iniquità e irragionevolezza, poiché coloro che sono risultati vincitori nella procedura telematica, non solo perderebbero il beneficio ottenuto, ma non potrebbero neanche concorrere alla distribuzione del successivo finanziamento […]che è riservato ai “perdenti”».

Le considerazioni appena analizzate inducono ad interrogarsi sulla compatibilità di tale modalità di allocazione di fondi e risorse, non solo rispetto ai principi costituzionali espressi dall’art. 3 Cost., ma anche e soprattutto rispetto ai principi di derivazione eurounitaria del giusto procedimento. Infatti, la Carta di Nizza stabilisce all’art.414, par. I, che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Naturalmente, il termine ragionevole di cui discorre la norma in esame non può certo riferirsi alle poche frazioni di secondo che impiega il sistema telematico a far pervenire la richiesta del privato, lasciando quindi aperto il problema anche dal punto di vista dell’applicazione del diritto europeo.

In conclusione, è possibile affermare che è quanto mai opportuno in questa particolare contingenza storica soffermarsi su nuove possibili alternative al click day più eque e democratiche, che al contempo sappiano rispondere alle esigenze di semplificazione e snellimento procedurale in capo alla Pubblica Amministrazione.

L’autrice Vittoria Ziviello garantisce l’autenticità del contributo, fatti salvi i riferimenti agli scritti redatti da terzi. Gli stessi sono riportati nei limiti di quanto consentito dalla legge sul diritto d’autore e vengono elencati di seguito. Ai sensi della normativa ISO 3297:2017, la pubblicazione si identifica con l’International Standard Serial Number 2785-2695 assegnato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

1) Tortuga, “E’ arrivato il momento di superare il clickday in Italia”, Il Sole 24 Ore del 24 Giugno 2020. Disponibile qui https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2020/06/24/superare-clickday-italia/?refresh_ce=1

2) Corte di Cassazione, Ordinanza 12 Aprile 2013 n. 9026. Disponibile qui https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=3&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15C00159&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-06-03&art.idSottoArticolo=0

3) Corte Costituzionale, Sent. 27 Giugno 2017 n.149. Disponibile qui https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/05/T-170149/s1

4) Art. 41 Carta di Nizza. Disponibile qui https://fra.europa.eu/it/eu-charter/article/41-diritto-ad-una-buona-amministrazione